Guida per manutentori e installatori

F-Gas: registro, comunicazione degli interventi e obblighi del manutentore

Cosa deve sapere chi installa o manutiene impianti con gas fluorurati — registro, Banca Dati, tempistiche e novità, spiegati in modo pratico.

Aggiornato a luglio 2026 · a cura di TechFlow (DPM Software House)

1. Cosa sono gli F-Gas

Gli F-Gas (gas fluorurati a effetto serra) sono i refrigeranti usati in impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e sistemi antincendio. Avendo un forte impatto climatico, il loro impiego è regolato a livello europeo e nazionale.

A livello europeo il quadro di riferimento è oggi il Regolamento (UE) 2024/573, in vigore dall'11 marzo 2024, che ha abrogato e sostituito il precedente Reg. (UE) 517/2014 introducendo una riduzione più rapida dei gas a maggiore impatto climatico.

In Italia la materia è disciplinata dal D.P.R. 146/2018, che istituisce il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate e la Banca Dati F-Gas per la raccolta delle informazioni su vendite e interventi.

2. Chi è obbligato e la certificazione

Devono adempiere agli obblighi F-Gas tutte le imprese e i tecnici che effettuano installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite o smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati.

I requisiti e le periodicità di aggiornamento della certificazione possono variare: fai sempre riferimento alle indicazioni ufficiali dell'organismo di certificazione e della Camera di Commercio.

3. Comunicazione degli interventi alla Banca Dati F-Gas

Ogni intervento sui circuiti contenenti gas fluorurati — installazione, manutenzione, assistenza, ricarica, dismissione — deve essere comunicato per via telematica alla Banca Dati F-Gas.

Termine chiave: la comunicazione va effettuata entro 30 giorni dall'intervento, tramite il portale fgas.it.

Per ogni intervento servono, in genere: dati dell'apparecchiatura, tipo e quantità di gas caricato o recuperato, data e tipologia dell'intervento, dati del cliente e del tecnico.

4. Controllo delle perdite

Le apparecchiature sopra determinate soglie sono soggette a controlli periodici delle perdite, con frequenza che dipende dalla quantità di gas espressa in tonnellate di CO₂ equivalente. Gli esiti dei controlli rientrano tra le informazioni da tracciare.

5. Cosa cambia dal 2026

Il Regolamento (UE) 2024/573 accelera l'uscita dai gas a più alto impatto. Per l'assistenza e la manutenzione, il divieto d'uso di F-Gas con GWP pari o superiore a 2500 è già scattato:

Per la refrigerazione resta possibile, in deroga, impiegare questi gas fino al 1° gennaio 2030 solo se riciclati o rigenerati e correttamente etichettati. Occhio quindi al refrigerante impiegato in ogni intervento.

La disciplina europea sugli F-Gas è in evoluzione (quote annue in calo e nuovi divieti per settore): verifica i refrigeranti ammessi prima di ogni intervento.

6. Sanzioni

Operare senza le certificazioni richieste o omettere le comunicazioni espone a sanzioni amministrative rilevanti. Per la mancata comunicazione di un intervento alla Banca Dati entro i 30 giorni la sanzione va, in genere, da 1.000 a 15.000 euro. È un motivo in più per non lasciare indietro nessuna comunicazione.

7. Come tenere tutto in ordine, senza carta

Il rischio più comune non è la malafede: è dimenticare una comunicazione nei 30 giorni, o non ritrovare i dati di un intervento fatto mesi prima. Con un gestionale per la manutenzione ogni intervento registra da subito apparecchiatura, gas, quantità e date — pronti per la comunicazione F-Gas, senza rincorrere foglietti.

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Fonti ufficiali

Informazioni basate sulla normativa vigente e sui portali ufficiali. Per gli aspetti normativi, i requisiti di certificazione e le scadenze aggiornate fai sempre riferimento alle fonti ufficiali:

Questa pagina ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza tecnico-normativa né le disposizioni ufficiali.